GUIDA OPERATIVA PER LAVORATORI
1. INTRODUZIONE
Elisabet s.r.l. al fine di promuovere valori di fiducia, responsabilità, riservatezza e prevenire eventuali irregolarità, si è adoperata ai sensi dell’art.4 del D.lgs. 24/2023 per l’instaurazione di un canale di segnalazione interno delle violazioni (whistleblowing), che presenti i requisiti richiesti dalla normativa, per denunciare presunte anomalie o violazioni riscontrate presso la società.
2. WHISTLEBLOWER – SEGNALANTE
Le segnalazioni possono essere fatte da lavoratori dipendenti, ex dipendenti, candidati all’assunzione, soci, membri degli organi societari, collaboratori esterni, fornitori (per maggiori informazioni si rimanda all’art.3 del D.lgs. 24/2023).
3. COSA SEGNALARE
Può costituire oggetto della segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato venute a conoscenza nel contesto lavorativo, quali:
- illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea;
- illeciti rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.
- violazioni del modello di organizzazione e gestione
Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing (Art.1 D.lgs 24/2023):
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Casi coperti da segreto di difesa nazionale;
- Presunte inefficienze organizzative;
- Segreto medico o professionale.
4. CANALI DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando le seguenti modalità:
SEGNALAZIONE SCRITTA
Inviando il modulo fornito “M35 – SEGNALAZIONE DI ILLECITO PER IL WHISTLEBLOWER” in forma nota o anonima mediante posta cartacea (con raccomandata A/R) all’indirizzo a:
➢ Sig.re Alessandro Piersanti, via Corva, 56 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM);
➢ oppure in forma nota mediante posta elettronica alla casella mail dell’OdV ([email protected]) le cui userid e password sono a conoscenza esclusiva dello stesso OdV (si specifica che questo canale non è ritenuto sicuro al fine della garanzia della riservatezza).
SEGNALAZIONE ORALE
verbalmente (di persona o tramite il contatto telefonico: +39 328.3664808), mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall’OdV;
La persona segnalante, inoltre, può effettuare una segnalazione esterna alle autorità competenti (ANAC) e/o una divulgazione pubblica nei limiti e nei modi stabiliti dal D.lgs. 24/2023.
5. CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE
Il responsabile del sistema interno della segnalazione gestisce le segnalazioni ricevute e può richiedere il coinvolgimento di altre funzioni aziendali solo se assolutamente necessario (need to know) e nel rispetto della riservatezza e protezione dei dati personali trattati.
Il Whistleblower verrà avvisato della avvenuta ricezione della segnalazione (entro 7 giorni lavorativi), dell’ammissibilità della segnalazione e della sua chiusura (circa 3 mesi).
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per quanto riguarda specificatamente i trattamenti di dati personali si rimanda alla “INFORMATIVA IN MATERIA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING””
(in allegato).
7. TUTELE DEL SEGNALANTE
- Riservatezza – L’identità del segnalante e dei soggetti coinvolti sono trattate come strettamente confidenziali.
- La segnalazione può avvenire anche in forma anonima.
- Divieto di ogni forma diretta o indiretta di comportamenti discriminatori, ritorsivi, omissivi nei confronti del segnalante o a terzi connessi quai partenti, colleghi etc.
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